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All’aeroporto basta la patente per il riconoscimento, ma solo per i voli nazionali

aeroporto

Non è più obbligatoria la carta d’identità per il riconoscimento alle Forze dell’Ordine durante l’imbraco. Al check-in ora accettano anche la patente di guida, pure in formato “card”, ma solo per i voli nazionali.

Il Decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 ha stabilito l’utilizzabilità della patente in formato “card” come documento di riconoscimento. È sufficiente come unico documento anche in caso di fermi di controllo mentre si guida. Anche se si consiglia comunque di accompagnare la patente di guida ad un altro documento per diminuire gli eventuali tempi attesa nel caso gli agenti avessero dei dubbi sulla genuinità della «tesserina rosa» e volessero quindi accertare in questura l’identità del titolare della patente.

ORA La patente viene accettata per il riconoscimento al check-in, ma solo per i voli nazionali

In tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente. E che la patente (nuova o vecchia) lo sia lo stabilisce il comma 2 dell’articolo 35 dello stesso atto legislativo: «Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato».

checkin

Sul sito ufficiale della Polizia di Stato c’è scritto che la patente di guida, anche nel nuovo formato card, è considerata un valido documento di identificazione a tutti gli effetti. L’articolo 292 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, rubricato Regolamento per l’esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, prevede che l’identità personale possa essere dimostrata con ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e, tra questi, è menzionata esplicitamente la patente di guida.

patente card

Esistono due diverse patenti in formato “card”. L’ultima, emessa dal 19 gennaio del 2013, è stato adeguata agli standard europei e non contiene più l’indicazione della residenza del titolare. In caso di verbale per violazione del Codice della Strada può quindi nascere per gli agenti il problema di accertare la residenza di chi ha commesso la violazione. Di norma, il controllo viene fatto in pochi minuti con i mezzi informatici a disposizione della pattuglia. Disporre di un secondo documento da esibire (basta anche il tesserino del Codice Fiscale) può quindi far risparmiare il tempo dell’operazione.

In ogni caso, se le condizioni della “card” fossero tali da far dubitare della sua genuinità, avere con se la carta d’identità o un altro dei documenti equipollenti potrebbe far evitare l’accompagnamento in questura per la foto-segnalazione ai fini dell’accertamento delle generalità.

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